(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12-bis
                        del 21 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1 - L'istituto Regionale per la Programmazione Economica in Toscana
(I.R.P.E.T.),  ai  sensi  della legge regionale   6 maggio 1977 n. 28
art. 100,  in  quanto  applicabile  all'istituto,  e'  autorizzato  a
gestire  provvisoriamente,  comunque  non oltre il 28 aprile 1996, il
Bilancio per l'anno finanziario 1996  gia'  approvato  dal  Consiglio
Regionale dell'I.R.P.E.T. con la deliberazione n. 325 del 29 dicembre
1995 e depositato presso il Consiglio Regionale, fin quando lo stesso
sia  approvato  con  apposita  legge  regionale  secondo gli stati di
previsione  e  con  le   modalita'   previste   dalla   delibera   di
approvazione.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto  e  dell'art.  127  della  Costituzione ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 16 febbraio 1996
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  16
gennaio  1996  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo l'8
febbraio 1996.